Lo Statuto

Art. 1
È costituita l’Associazione culturale denominata “Mudra” con sede in Vicchio (FI) Via Molezzano 25/E.
L’Associazione con durata illimitata e senza scopo di lucro, è regolata a norma del Titolo I Cap. III, articoli 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

 

Art 2
L’Associazione non ha finalità di lucro ed è basata su principi di consapevolezza, amore, apertura, libertà e pace. Si propone di perseguire i seguenti scopi:

  • diffondere la ricerca nel campo nella consapevolezza individuale e sociale e come modalità quello dello scambio tra le diverse culture e religioni e dell’espressione artistica e creativa;
  • porsi come punto di riferimento per il lavoro di ricerca aperto a tutte le discipline e gli individui che si prefiggono l’indagine sulla natura dell’essere umano e un lavoro su se stessi all’insegna dell’apertura e dell’abbattimento delle barriere.

 

Art 3
L’associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività in particolare:

  • attività culturale: incontri, convegni, conferenze, concerti, spettacoli, intrattenimenti, trattenimenti, gestendo in proprio o per conto di terzi luoghi e locali pubblici e/o privati con ogni qualsivoglia forma accessoria di integrazione, anche di tipo commerciale;
  • attività di formazione: corsi di aggiornamento teorici/pratici, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
  • attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

 

Art 4
All’Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione ed alle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

  • Soci fondatori e ordinari: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile.

 

Art 5
L’ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

 

Art 6
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agi scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

 

Art 7
Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

 

Art 8
Le risorse economiche dell’associazione sono:

  • beni, immobili e mobili;
  • contributi;
  • donazioni e lasciti;
  • rimborsi;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  • ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea che delibera sulla utilizzazione delle stesse, in armonia con le finalità statutarie.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

 

Art 9
Gli esercizi sociali hanno durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2006 e gli altri al 31 dicembre di ogni anno successivo.

 

Art 10
Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’assemblea dei soci
  • Consiglio direttivo
  • Presidente

 

Assemblea dei soci

Art 11
L’assemblea è costituita da tutti gli iscritti all’associazione ai sensi dell’art. 4 dello Statuto.

 

Art 12
L’assemblea ha l’obbligo di riunirsi almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio.
L’assemblea (in sede straordinaria), inoltre dovrà essere convocata ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo degli associati.
L’assemblea deve essere convocata nella sede legale dell’associazione o in altro luogo purchè in Italia.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. I soci inoltre devono essere convocati mediante comunicazione individuale scritta almeno 8 giorni prima a mezzo raccomandata. Nell’avviso di convocazione deve essere indicato l’ordine del giorno, e riportata il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da convocare.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

 

Art 13
Ogni associato ha diritto ad un voto.

 

Art 14
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio Direttivo;
  • approva il rendiconto consuntivo;
  • approva il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

 

Amministrazione

Art 15
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 consiglieri. I primi saranno nominati direttamente nell’atto costitutivo e in seguito eletti direttamente dall’Assemblea.
I membri del Consiglio svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.
Il consiglio direttivo può esser revocato dall’assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci.

 

Art 16
Per le delibere del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta lo ritiene necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

 

Art 17
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo;
  • elaborare il bilancio preventivo;
  • stabilire le quote annuali delle varie categorie di soci.

 

Presidente

Art 18
Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i componenti del consiglio direttivo stesso. Il presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’associazione.

 

Scioglimento della società

Art 19
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea (straordinaria) con voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell’art. 21 c.c.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

 

Disposizione generale

Art. 20
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di Legge vigenti in materia.

L'Associazione Mudra